Statuto

STATUTO FEDERAZIONE DEL SETTORE SALUTE – 23/11/09

La CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO, DEL TURISMO, DEI SERVIZI, DELLE PROFESSIONI E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

TENUTO CONTO

della necessità che le Federazioni Nazionali di categoria rappresentative degli interessi dei soggetti imprenditoriali e professionali che operano per la prestazione di servizi e la fornitura di beni inerenti la salute esprimano con pienezza una capacità di rappresentanza corrispondente al reale peso del settore nella vita del Paese;
dell’esigenza di connotare, anche ai vari livelli del sistema confederale, il settore della salute con una immagine unitaria e coordinata, immediatamente riconoscibile e suscettibile di rendersi veicolo di rappresentanza qualitativa delle varie componenti e delle esperienze organizzative che le rappresentano;
della volontà di realizzare, conseguentemente, un Organismo di rappresentanza unitaria dell’intera categoria settore che risulti momento di sintesi delle specificità imprenditoriali riconducibili al settore della salute;
della volontà della Confederazione di supportare ad ogni livello le istanze, le iniziative e i programmi riconducibili al settore della salute;

PROMUOVE CON

la costituzione della FEDERAZIONE DEL SETTORE della SALUTE –FEDERSALUTE-, il cui funzionamento è disciplinato dal presente

 

Statuto

ARTICOLO 1

Denominazione e ambiti di rappresentanza

1. La Federazione del Settore della Salute – FEDERSALUTE, di seguito denominata Federazione, è l’espressione unitaria nazionale dei soggetti imprenditoriali e professionali che operano per la prestazione di servizi e la fornitura di beni inerenti la salute.
2. La Federazione è promossa dalla Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Piccole e Medie Imprese – Confcommercio e ne accetta lo Statuto.
3. La Federazione non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti e movimenti politici. Può aderire ad Enti ed Organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale con finalità in armonia con i propri scopi sociali, d’intesa con la Confcommercio.
4. La Federazione ha sede a Roma.
5. La sua durata è illimitata e il Consiglio Generale ne delibera lo scioglimento.

ARTICOLO 2

Finalità
1. La Federazione, nell’interesse generale degli associati alle Associazioni che la compongono:
a) promuove e tutela gli interessi morali, sociali ed economici dei soggetti imprenditoriali e professionali che operano nell’ambito del settore, nei confronti di qualsiasi organismo, pubblico o privato, nazionale o internazionale, in armonia con gli indirizzi della Confcommercio;
b) favorisce le relazioni tra i Soci per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse e, in caso di contrasto di interessi, effettua azione conciliativa
tra le stesse;
c) assume iniziative intese a promuovere la formazione professionale, tecnica e sindacale degli imprenditori e pone in atto le azioni necessarie alla formazione di aspiranti imprenditori, avvalendosi del supporto e della collaborazione delle Associazioni componenti e della Confcommercio;
d) designa e nomina i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza del settore sia richiesta od ammessa;
e) assiste e rappresenta gli associati nella stipulazione di contratti integrativi, collettivi e/o territoriali, e nella promozione di ogni altra intesa od accordo di carattere
economico o finanziario, fatto salvo il disposto dell’articolo 3 dello Statuto della Confcommercio;
f) promuove e favorisce l’erogazione di servizi di assistenza e consulenza, sotto qualunque forma giuridica, direttamente o indirettamente;
g) informa gli imprenditori anche a mezzo di propri organi di stampa, su dati statistici, economici e politici di interesse per il settore;
h) espleta ogni altro compito che dalle leggi o da deliberati degli organi statutari sia ad essa direttamente affidato.

ARTICOLO 3

Rapporti associativi

1. La Federazione è composta:
a) dalle Associazioni nazionali di categoria appartenenti al sistema confederale e rappresentative dei soggetti imprenditoriali e professionali di cui all’articolo 1, in
qualità di Soci Ordinari;
b) da altre Associazioni esterne al sistema confederale e rappresentative dei soggetti imprenditoriali e professionali di cui all’articolo 1, che condividano e perseguano
finalità, valori e principi in armonia con quelli della Federazione e della Confcommercio e non in contrasto con quelli delle Associazioni già facenti parte
della Federazione, in qualità di Soci Aggregati.
2. Alle Associazioni di cui al presente articolo è fatto divieto di aderire ad altre Organizzazioni aventi finalità identiche o incompatibili con quelle perseguite dalla Federazione e dalla Confcommercio.

ARTICOLO 4

Adesione: modalità e condizioni

1. Per aderire alla Federazione le Associazioni di cui al precedente articolo 3 devono presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante.
2. Su tale domanda delibera, a maggioranza dei presenti, il Consiglio Generale entro 30 giorni dalla sua ricezione. L’accettazione della domanda di adesione delle Associazioni di cui alla lettera b) del precedente articolo 3 è subordinata al parere favorevole di almeno i due terzi dei presenti.
3. Nel caso in cui la domanda sia respinta, la deliberazione sarà notificata con lettera raccomandata entro 30 giorni. La mancata notificazione entro il predetto termine
equivale ad accettazione della domanda.
4. Contro la deliberazione del Consiglio Generale è ammesso, entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al competente Organo della Confcommercio.
5. L’adesione alla Federazione comporta l’accettazione del presente Statuto e di quello della Confcommercio.
6. La posizione di socio e la quota o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della quota associativa non è altresì rivalutabile.

ARTICOLO 5

Decadenza e recesso

1. La qualità di Socio si perde:
a) per recesso da comunicarsi mediante lettera raccomandata; il recesso non esonera il recedente dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal successivo articolo 6;
b) per decadenza deliberata dal Consiglio Generale in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dai competenti Organi della Federazione,
per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto;
c) per mancato pagamento dei contributi di cui al successivo articolo 6;
d) per lo scioglimento della Federazione deliberato dal Consiglio Generale nelle forme previste dal presente statuto.

ARTICOLO 6

Fondo di finanziamento

1. La Federazione e la Confcommercio regolano, con apposito protocollo d’intesa, la costituzione e la gestione del Fondo di finanziamento finalizzato al funzionamento ordinario della Federazione ed alla attuazione delle iniziative deliberate dagli Organi della Federazione medesima.
2. Il Consiglio Generale della Federazione, con propria delibera, determina la misura e le modalità di corresponsione della contribuzione al fondo di finanziamento della Federazione a carico dei Soci.
3. Durante la vita della Federazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 7

Organi

1. Sono Organi della Federazione:
a) il Consiglio Generale;
b) il Presidente.
2. Il Coordinatore della Federazione, assiste gli Organi nell’espletamento del loro mandato e svolge le funzioni di segretario degli stessi.

ARTICOLO 8

Il Consiglio Generale
1. Il Consiglio Generale è composto dai Presidenti in carica delle Associazioni componenti o loro delegati.
2. Ciascun membro ha diritto ad un voto solo se l’Associazione di appartenenza è in regola con il versamento della contribuzione di cui all’art. 6.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente della Federazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto inviato a mezzo e-mail o telefax, almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la riunione.
4. Il Consiglio Generale può essere convocato ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. In quest’ultimo caso il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta. In mancanza la convocazione verrà effettuata, entro i 15 giorni successivi, dal Presidente della Confcommercio.
5. In caso di urgenza, il Consiglio Generale può essere convocato con preavviso di almeno 3 giorni.
6. Le riunioni sono valide solo in presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
7. La presenza di tutti i componenti sana eventuali vizi di convocazione.
8. Il Presidente stabilisce, di volta in volta, le modalità delle votazioni salvo che il Consiglio Generale decida diversamente e salvi i casi espressamente stabiliti dal presente Statuto. Se non diversamente stabilito, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, la votazione si ripete ed in caso di rinnovata parità la proposta si intende respinta; nelle votazioni segrete, in caso di parità, la proposta si intende sempre respinta.
9. Il Consiglio Generale:
a) stabilisce le linee generali della politica di rappresentanza del settore nonché le iniziative da intraprendere in modo unitario per gli aspetti di comune interesse ovvero per quanto di specifico sia espressamente delegato dai Soci;
b) stabilisce gli indirizzi di politica sindacale e generale della Federazione, vincolanti per tutti i Soci;
c) elegge ogni tre anni il Presidente della Federazione;
d) su proposta del Presidente della Federazione elegge, nel proprio seno, uno o più Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie.

Può essere eletto Vice Presidente della Federazione anche un rappresentante delle Associazioni componenti che non ricopra la carica di Presidente della stessa.
e) nomina, di intesa con la Confcommercio, il Coordinatore della Federazione;
f) approva annualmente il preventivo di spesa nonché il rendiconto economico e finanziario;
g) provvede all’ordinaria amministrazione della Federazione;
h) delibera le modifiche al presente Statuto;
i) delibera lo scioglimento della Federazione.

ARTICOLO 9

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta la Federazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha potere di firma che può delegare.
2. Il Presidente inoltre:
a) ha la gestione ordinaria della Federazione; attua le deliberazioni del Consiglio Generale ed adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali,
avvalendosi, ove necessario, della assistenza dei Presidenti delle Associazioni componenti;
b) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
c) vigila sull’ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
d) può conferire incarichi speciali e delegare alcune sue competenze a componenti del Consiglio Generale, che a lui rispondono del proprio operato;
e) può esercitare, in caso di necessità e urgenza, i poteri del Consiglio Generale, riferendo per la ratifica allo stesso Consiglio nella prima riunione successiva.
3. Il Presidente che ha ricoperto l’incarico per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile alla stessa carica.
4. In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vicepresidente vicario ne assume le funzioni quale Presidente Interinale e convoca, entro 90 giorni dalla vacanza, il Consiglio Generale che provvede alla elezione del nuovo Presidente.

ARTICOLO 10

Comitato dei Direttori

1. È istituito il Comitato dei Direttori al quale partecipano i direttori ed i segretari delle Associazioni costituenti, con funzioni di assistenza tecnica e consultiva degli
organi della Federazione.
2. Il Coordinatore della Federazione, su mandato del Presidente, convoca il Comitato, ne organizza l’attività e ne riferisce agli Organi.

ARTICOLO 11

Comitati regionali e provinciali

1. Nell’ambito delle Associazioni territoriali di carattere generale e delle Unioni regionali ed in accordo con queste, possono essere istituiti Comitati provinciali e/o regionali composti dai referenti locali delle singole Associazioni aderenti.
2. I Comitati promuovono e tutelano gli interessi morali, sociali ed economici dei soggetti imprenditoriali e professionali che operano nell’ambito del settore, nei confronti di qualsiasi organismo, pubblico o privato, in armonia con gli indirizzi della Federazione ed in accordo con le Associazioni territoriali di carattere generale e con
le Unioni regionali.
3. I Rappresentanti provinciali e regionali, eletti tra i referenti dei rispettivi Comitati, partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Generale.
4. Un apposito regolamento, approvato dal Consiglio Generale, stabilisce le modalità di funzionamento e le eventuali ulteriori competenze dei Comitati di cui al presente articolo.

ARTICOLO 12

Modifiche statutarie e scioglimento della Federazione

1. Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di almeno il 60 per cento dei componenti.
2. Per lo scioglimento della Federazione è necessario il voto favorevole di almeno il 75 per cento dei componenti. Lo stesso Consiglio Generale, con la medesima maggioranza, provvede alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri ed indicando le modalità di liquidazione.
3. In caso di scioglimento della Federazione, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra Associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 13

Disposizioni finali

1. La Federazione può avvalersi, per il proprio funzionamento e per l’attuazione delle iniziative deliberate dagli Organi, delle risorse tecniche e professionali messe a disposizione dalla Confcommercio.
2. Le controversie fra i Soci sono regolate dal Collegio dei Probiviri di Confcommercio, previo esame in prima istanza del Consiglio Generale della Federazione.
3. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme dello Statuto di Confcommercio e del Codice Civile.