Controlli ufficiali nella Legge di delegazione Europea

La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il 1° ottobre 2019 il disegno di legge di delegazione europea 2018. Con l’art. 12 viene recepito il Regolamento UE 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari

LA LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA

La legge di delegazione europea è, insieme alla legge europea, uno dei due strumenti di adeguamento all’ordinamento dell’Unione Europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234.

La legge di delegazione europea contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell’Unione Europea.

Il provvedimento è stato presentato dal Governo il 26 settembre 2018 alla Camera dei Deputati (C. 1201) che lo ha approvato il 13 novembre 2018 e trasmesso al Senato che, a sua volta, lo ha approvato con modifiche il 30 luglio 2019.

Il disegno di legge si compone di 26 articoli che recano disposizioni di delega riguardanti:

  • il recepimento di 26 direttive europee
  • l’adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei e modifiche all’atto di recepimento di una decisione quadro GAI (Giustizia e Affari Interni)
  • l’attuazione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio UE

L’articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega relativa a 14 direttive.

ART.12 – Recepimento Reg. UE 2017/625 in materia di controlli ufficiali

Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/625, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

In sostanza il Governo dovrà:

  • adeguare alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 la normativa nazionale in materia di controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell’Unione europea e le connesse competenze degli uffici veterinari del Ministero della salute per gli adempimenti degli obblighi comunitari in conformità alle norme sull’assistenza amministrativa contenute negli articoli da 102 a 108 del medesimo regolamento, che disciplinano nuovi obblighi e procedure;
  • rivedere le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in coerenza con le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali ivi previste all’articolo 7 e in conformità alle norme contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625, al fine di attribuire alle autorità competenti di cui alla lettera b) le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali, nonché le altre attività ufficiali, al fine di migliorare il sistema dei controlli e di garantire il rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia;
  • adeguare e riorganizzare i posti di controllo frontalieri, ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontaliera e degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, che sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625;
  • ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.
  • individua nel Ministero della Salute e nel Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo le autorità competenti in materia

https://ascofarve.com/2019/10/16/controlli-ufficiali-nella-legge-di-delegazione-europea/