Dpcm 11 giugno 2020 n. 147: disposizioni di maggiore interesse per la categoria

Normativa

Dpcm 11 giugno 2020 n. 147: disposizioni di maggiore interesse per la categoria

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale l’11 giugno 2020, n. 147 il nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e del decreto legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Si riporta, di seguito, una sintesi delle disposizioni di maggiore interesse per la Categoria:

– le attività commerciali al dettaglio (lett. dd) si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11;

– per le attività professionali (lett. ll). al pari dei precedenti Dpcm, si raccomanda sempre il massimo utilizzo dello smart working per le attività ad esso compatibili; l’incentivazione di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti, nonché di altri strumenti contrattuali; l’attuazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, l’adozione di strumenti di protezione individuale; l’incentivazione, infine, delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando forme di ammortizzatori sociali qualora sia necessario sospendere le attività lavorative

Sull’intero territorio nazionale – come già previsto dal Dpcm 17 maggio u.s. – tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (allegato 12), nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali (allegato 13), e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020 (allegato 14).

Si sottolinea a tal proposito l’importanza di adempiere scrupolosamente alle prescrizioni contenute in questi protocolli proprio per l’effetto limitativo della responsabilità datoriale che ne deriva.

Relativamente alle misure di informazione e prevenzione da applicarsi sull’intero territorio nazionale, le stesse vengono confermate, rispetto a quanto disposto dal Dpcm 17 maggio u.s.

Per quanto riguarda le misure di informazione risulta importante richiamare l’attenzione sull’art. 3, comma 1, lettera m) ai sensi del quale i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie di cui all’allegato 16 anche presso gli esercizi commerciali.

Si segnalano infine, tra gli allegati al Dpcm in commento, le nuove “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 11 giugno u.s. (allegato 9).

Le disposizioni si applicano dalla data del 15 giugno 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020.

http://www.federottica.org/leggi.php?idcontenuti=1910