FEI – 11.8.20 – EMERGENZA COVID-19 – DPCM 7.8.20 EFFICACIA DAL 9.8.20 AL 7.9.20

Emergenza COVID-19 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 – pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – efficacia dal 9 agosto 2020 al 7 settembre 2020.

Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2020, n. 198 il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante  “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.”

Le disposizioni si applicano dalla data del 9 agosto 2020 –  in sostituzione delle misure previste dal DPCM 11 giugno 2020, come prorogato dal DPCM del 14 luglio 2020 e sono efficaci fino al 7 settembre prossimo. Restano salvi i diversi termini di durata previsti espressamente con riferimento ad alcune singole misure.

  1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (art. 1)

Il provvedimento sostanzialmente conferma, con le novità di seguito evidenziate, le misure già vigenti ai sensi dei richiamati DPCM e relativi allegati, a partire dalle misure precauzionali minime, finalizzate alla riduzione dei contagi, ossia l’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di uso delle mascherine, in luogo chiuso accessibile al pubblico, compresi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza; obbligo che non si applica ai bambini al di sotto di sei anni e alle persone disabili. Entrambe le misure – previste anche dalla ordinanza del Ministro della Salute del 1° agosto 2020, pubblicata sulla G.U. n.193 de 3 agosto 2020 – sono derogabili esclusivamente con Protocolli, validati dal Comitato tecnico-scientifico, del Capo del Dipartimento delle protezione civile.

Viene poi ribadito che possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Sono, inoltre, confermate senza variazioni le prescrizioni per le attività commerciali al dettaglio (art. 1, co. 6, let. dd), le attività delle strutture ricettive (art 1, co. 6, let. nn) e le attività professionali (art. 1, co. 6, let. ll).

  1. Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali (art. 2)

Ai sensi dell’articolo  2 – che conferma quanto già previsto da ultimo nel DPCM 14 luglio u.s.  –  sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Deve essere sottolineata, a questo riguardo, l’importanza di adempiere scrupolosamente alle prescrizioni contenute nei suddetti protocolli proprio per l’effetto limitativo della responsabilità datoriale che ne deriva.

  1. Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale (art. 3)

Confermate integralmente le misure di informazione e prevenzione, tra le quali si ricorda la previsione che i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 19 anche presso gli esercizi commerciali (art 3, comma 1, lettera d).

…..omissis….

N.B.Le mascherine di comunità, come previsto dall’articolo 16 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n.18  hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana e non sono soggette a particolari certificazioni. Non devono essere considerate né dei dispositivi medici, né dispositivi di protezione individuale, ma una misura igienica utile a ridurre la diffusione del virus SARS-COV-2. Esse devono garantire una adeguata barriera per naso e bocca, devono essere realizzate in materiali multistrato che non devono essere né tossici né allergizzanti né infiammabili e che non rendano difficoltosa la respirazione. Devono inoltre aderire al viso coprendo dal mento al naso garantendo allo stesso tempo comfort.

Scarica il DPCM 7 agosto 2020 DPCM 7 agosto 2020

Presidenza FEI

http://www.feierboristi.org/fei/fei-11-8-20-emergenza-covid-19-dpcm-7-8-20-efficacia-dal-9-8-20-al-7-9-20/

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