Brexit e Accordo sull’Irlanda del Nord: profili fiscali e doganali

Il 24 dicembre 2020 è stato raggiunto l’accordo tra Regno Unito e Unione europea finalizzato a regolare il futuro delle relazioni economiche tra i due sistemi dopo Brexit. L’accordo, entrato in vigore il primo gennaio 2021, a termine del periodo transitorio, dovrà adesso essere sottoposto alle ratifiche del Parlamento britannico e del Parlamento europeo.

Gli aggiornamenti possono essere consultati sul sito della Commissione europea: https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/brexit-brief_it.

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non è, dunque, più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell’Unione Europea.
Per consentire lo svolgimento ordinato delle attività economiche degli operatori europei con il Regno Unito, la Commissione Europea ha predisposto delle linee guida con particolare riguardo alla normativa fiscale e doganale.

La documentazione è consultabile tramite il seguente sito della Commissione: https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-it_en, cui si rinvia anche per i successivi aggiornamenti.

Si ricorda, inoltre, che è stata emanata la DIRETTIVA (UE) 2020/1756 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda l’identificazione dei soggetti passivi nell’Irlanda del Nord.

La modifica tiene conto della peculiare situazione dell’Irlanda del Nord che, a partire dal 1° gennaio 2021, per evitare una frontiera fisica tra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord, rimarrà soggetta alla normativa dell’UE sull’IVA per le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di beni ivi situati.

Per garantire il buon funzionamento del sistema IVA, la direttiva 2020/1756 prevede che i soggetti passivi che effettuano nell’Irlanda del Nord cessioni di beni (comprese le cosiddette cessioni intracomunitarie) o acquisti intracomunitari di beni (anche da parte di enti non soggetti passivi) siano identificati, in conformità alla normativa IVA, con il codice «XI», diverso da quello del Regno Unito (che inizia con “GB”). La direttiva IVA prevede, infatti, che di norma i prefissi dei numeri di identificazione IVA nell’Unione siano basati sul codice ISO 3166 – alfa 2 – con il quale può essere identificato lo Stato membro da cui è stato attribuito ma per i territori che non hanno un codice specifico nell’ambito di tale sistema è prevista la possibilità di usare codici «X».

Le prescrizioni della direttiva 2020/1756, essendo di natura prettamente tecnica, non necessitano di norme di recepimento ma comportano l’aggiornamento dei modelli recanti i codici identificativi degli Stati membri e dei database operanti con codici identificativi esteri (VIES, OSS-Ioss, VAT e-FCA) per tener conto del prefisso specifico “XI” , previsto per l’identificazione dei soggetti passivi dell’Irlanda del Nord che effettuano operazioni relative a beni cui si applica il diritto dell’Unione in materia di IVA.

https://ascofarve.com/2021/01/18/brexit-e-accordo-sullirlanda-del-nord-profili-fiscali-e-doganali/