Ricetta bianca dem, attesi piani attuativi. Dal Ministero chiarimenti su operatività in farmacia

Si chiarisce progressivamente il quadro relativo alla ricetta elettronica bianca, il cui impianto normativo è stato definito attraverso il decreto del Mef di fine dicembre, anche se restano alcuni nodi. Se, da un lato, Sogei fa sapere di essere al lavoro per la definizione dell’operatività e delle specifiche tecniche, dall’altro arriva un chiarimento dal Ministero della Salute su alcuni degli aspetti che riguardano la gestione in farmacia, anche se non tutte le questioni aperte sono state sciolte.

Sogei e Ministero al lavoro per operatività. Serviranno test

La novità della ricetta elettronica per i medicinali non a carico del Ssn è contenuta nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (GU n. 11 del 15 gennaio 2021), che è entrato in vigore il 30 gennaio e che di fatto ne ha strutturato l’impianto normativo e descritto il flusso. A parte la premessa che, in ogni caso, la ricetta elettronica bianca affiancherà quella cartacea, non sostituendola, per quanto riguarda l’operatività e la tempistica una indicazione è arrivata da Sogei, in una nota inviata a Doctor33 e riportata in una news di oggi. “La Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero della Salute, sta operando, con la collaborazione di Sogei, nel predisporre quanto necessario ai fini della attuazione” della informatizzazione della ricetta bianca. “In particolare, è in corso la finalizzazione delle specifiche tecniche, anche recependo le osservazioni provenienti dalle Regioni e provincie autonome e dalle associazioni di categorie. Una volta pubblicate sul sito ufficiale del Sistema tessera sanitaria, tali specifiche consentiranno l’implementazione delle soluzioni tecnologiche di medici e farmacie”. A ogni modo, “come da prassi, a valle di un’eventuale periodo di test, l’effettiva operatività sul territorio sarà garantita da specifici piani attuativi”.

I chiarimenti su operatività in farmacia. Restano nodi

In merito invece alla operatività in farmacia, come era stato segnalato, diversi sono i nodi aperti e come riferito da Fofi in una nota, su alcuni è arrivato il chiarimento dal Ministero della Salute. In particolare, un punto riguardava l’obbligo di conservazione delle ricette mediche non ripetibili: il Ministero ha confermato che “non è necessario che il farmacista proceda alla stampa del promemoria cartaceo ai fini della conservazione, ma tale obbligo può considerarsi correttamente adempiuto mediante la conservazione elettronica della ricetta bianca Dem chiusa sul Sac”. Un altro aspetto toccato dal Ministero riguarda “le modalità di gestione del promemoria fissate dall’art. 3 del decreto”. Come si ricorderà, in merito alla trasmissione del promemoria dal paziente alla farmacia, il decreto ha distinto due fasi, quella legata al periodo emergenziale (art. 4) e quella invece a regime, l’articolo 3. In particolare, per il Ministero le indicazioni contenute in tale articolo (“Promemoria della ricetta elettronica. Modalità a regime della disponibilità attraverso altri canali”) valgono “per entrambe le fattispecie di ricette dematerializzate e, dunque, sia per le prescrizioni di medicinali a carico del Ssn sia per quelle di medicinali con oneri a carico del privato”. Il dubbio era sorto anche a fronte di una dicitura nella legge non chiara.

La fase a regime vale per farmaci a carico e non a carico. I canali alternativi alla stampa

Ma che cosa si prevede? “L’assistito può accedere al Sac, anche tramite Sar, con Spid o Cns, ad una apposita area del portale www.sistemats.it, al fine di:
a) consultare e scaricare le proprie ricette elettroniche generate dai medici prescrittori e i relativi promemoria dematerializzati;
b) richiedere l’utilizzo del promemoria dematerializzato, selezionando la farmacia presso la quale spendere il medesimo promemoria.
Il cittadino qualora non fosse dotato di Spid o Cns, può accedere ad un’area libera del portale del Sistema Ts inserendo il Codice univoco della ricetta, il suo codice fiscale e la data di scadenza della tessera sanitaria. In tale contesto il cittadino potrà accedere alla sola ricetta inserita, e svolgere le stesse attività indicate. Il Sac, anche tramite Sar, a fronte della richiesta da parte del cittadino, invia una notifica alla farmacia prescelta. Nel caso in cui i farmaci siano disponibili ed erogabili, la farmacia accetta la richiesta e provvede alla «presa in carico» e alla successiva erogazione. Il Sac provvede a darne immediata notifica all’assistito che provvede al ritiro presso la farmacia. Resta ferma la disponibilità del promemoria nel Fse.
In una circolare di qualche giorno fa, la Fofi, aveva ribadito, pertanto, che il cittadino, nella fase a regime, “potrà utilizzare il promemoria esclusivamente recandosi di persona in farmacia ovvero attraverso il sistema Sac, anche tramite Sar. In regime ordinario, non eÌ ammessa la trasmissione del promemoria dal cittadino alla farmacia tramite Sms o posta elettronica ovvero attraverso il ricorso ad ulteriori applicazioni informatiche”. Tra le questioni che restano aperte, come riferito da Fofi, “si segnala, inoltre, che eÌ stato richiesto un parere al Dicastero sull’ambito di applicazione del decreto ed, in particolare, se lo stesso debba intendersi riferito anche alla prescrizione di preparazioni galeniche e di medicinali stupefacenti”.

(fonte Farmacista33 )

https://ascofarve.com/2021/02/05/ricetta-bianca-dem-attesi-piani-attuativi-dal-ministero-chiarimenti-su-operativita-in-farmacia/