Anagrafe Equidi – Regolamento di esecuzione

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il regolamento di esecuzione che implementa le previsioni della AHL sulla identificazione degli equini e relativi documenti di identificazione.

Il regolamento (UE) 2021/963- approdato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 16 giugno- uniforma l’applicazione della legislazione europea relativa all’identificazione degli equini,  per assicurarne la chiarezza e la trasparenza. Si applica già retroattivamente dal 21 aprile 2021, implementando quanto previsto dai recenti regolamenti comunitari, in particolare dalla Animal Health Law (Reg 2016/249).
Fa eccezione l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 che continuerà ad applicarsi fino al 27 gennaio 2022, in parallelo al regolamento delegato (UE) 2021/577 (documento unico di identificazione a vita).

Il regolamento (UE) 2016/429 ha stabilito norme generali sulla responsabilità degli Stati membri di istituire un sistema di identificazione e registrazione degli animali terrestri detenuti, compresi gli equini.Gli  Stati membri devono istituire e mantenere una base dati informatizzata degli animali terrestri detenuti ( «base dati informatizzata»). Inoltre che la base dati informatizzata deve registrare determinate informazioni minime relative agli equini, ossia un codice unico per l’equino, il metodo di identificazione dell’equino e lo stabilimento in cui l’equino è abitualmente detenuto.

Si prevedono obblighi per gli operatori che detengono equini, i quali sono tenuti a provvedere affinché tali animali siano identificati individualmente mediante: il codice unico, un documento unico di identificazione a vita correttamente compilato (il documento unico di identificazione a vita) e un mezzo fisico di identificazione o altro metodo che colleghi in maniera inequivocabile l’equino con un documento unico di identificazione a vita correttamente compilato.

Anche il regolamento (UE) 2019/6 sui medicinali veterinari – contemplando norme specifiche sulla somministrazione di medicinali veterinari agli equini destinati alla produzione di alimenti – prescrive  obblighi in materia di conservazione delle registrazioni per gli equini e per quanto riguarda le informazioni che devono figurare nel documento unico di identificazione a vita.

Il nuovo regolamento di esecuzione 2021/963 si raccorda anche con le norme zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale nonché al loro ingresso nell’Unione (regolamento (UE) 2016/1012).  In particolare, nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, determinate informazioni  devono figurare nel documento unico di identificazione a vita degli equini.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/963
recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429(UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 per quanto riguarda l’identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali

(fonte ANMVIOGGI)

https://ascofarve.com/2021/06/25/anagrafe-equidi-regolamento-di-esecuzione/