Green pass, certificato verde in ambito lavorativo privato

Dal 15 ottobre, fino al termine dello stato di emergenza (31/12/2021), non si potrà accedere ai luoghi di lavoro privati senza il green pass. La bozza del decreto.

L’obbligo di certificazione verde (green pass) scatterà dal 15 ottobre per “chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato”. In mancanza non sarà consentito l’accesso nei luoghi di lavoro. Lo prevede il decreto green pass annunciato oggi dal Ministro della Salute Roberto Speranza.

Possedere ed esibire il green pass- In base al comunicato e alla bozza del provvedimento, i lavoratori sono tenuti sia a possedere che ad esibire la certificazione verde.  L’obbligo si applica a tutti i soggetti che svolgono, “a qualsiasi titolo”, la propria attività: lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

Chi è esentato– Non è obbligato ad avere e ad esibire il green pass il lavoratore che sia stato esentato dalla vaccinazione anti-Covid-19 con certificato medico. Il decreto green pass non riguarda nemmeno i lavoratori esercenti una professione sanitaria: ai fini della sicurezza dal rischio biologico da SARS CoV-2, per i professionisti sanitari  vige infatti- dal 1 aprile scorso-  l’obbligo vaccinale

I datori di lavoro– Entro il 15 ottobre, pena sanzioni, i datori di lavoro dovranno definire le modalità operative delle verifiche sui lavoratori. Le verifiche riguardano il possesso di certificazione verde.

I controlli sul possesso di green pass – La verifica sui lavoratori riguarda il possesso del green pass. In via prioritaria deve avvenire “al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro”. E’ tuttavia possibile individuare modalità operative di accertamento “anche a campione”.  Con un atto formale, il datore di lavoro individua gli addetti incaricati dell’accertamento. Il datore di lavoro è comunque responsabile della verifiche sul rispetto delle norme accesso sul luogo di lavoro.

Sospensione dal lavoro- In caso di mancato possesso del green pass è prevista la sospensione della prestazione lavorativa, “al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro”. La sospensione è estesa anche alla retribuzione, ma non possono essere applicate misure disciplinari e non viene meno il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
La sospensione decade con la presentazione del certificato verde.

Sospensione nei luoghi di lavoro con meno di 15 dipendenti- Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione,
il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni.

La verifica sulla validità del green pass– Le verifiche sulla validità delle certificazioni verdi COVID-19 sono invece stabilite per decreto, con un provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Sanzioni amministrative- L’ingresso sul posto di lavoro in violazione degli obblighi può costare al lavoratore una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro. Sono previste sanzioni amministrative anche a carico del datore di lavoro che dal 15 ottobre 2021 non abbia organizzato le verifiche sui lavoratori. Le sanzioni sono quelle previste dall’articolo 4 del decreto legge 5 maggio 2020 e possono arrivare fino a 5.000 euro.

Autorità competente– Il prefetto assicura l’esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale competente per territorio e dell’Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Privacy– Il provvedimento viene annunciato nel giorno il cui il green pass riceve via libera di Palazzo Spada: per il Consiglio di Stato pronunciatosi  -in sede cautelare sul  Dpcm del 17 giugno 2021-  la   certificazione verde rispetta la disciplina europea sulla protezione dei dati sanitari.  Confermata la decisione del Tar Lazio n. 4281/2021 che si era già pronunciato sul ricorso presentato da alcuni cittadini non vaccinati.
Per i Giudici – «restando salva la libera autodeterminazione dei cittadini che scelgono di non vaccinarsi»- risulta prevalente l’interesse pubblico all’attuazione delle misure disposte contro la circolazione del virus attraverso l’impiego delle certificazioni verdi, dal prossimo 15 ottobre richieste fra l’altro in tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati. E proprio «la graduale estensione» del salvacondotto verde «ha oggettivamente accelerato il percorso di riapertura delle attività economiche, sociali e istituzionali».
«In ogni caso – sottolineano i giudici amministrativi – in sede di merito il Tar potrà approfondire le questioni relative alla disciplina europea in materia di dati sanitari.

https://ascofarve.com/2021/09/24/green-pass-certificato-verde-in-ambito-lavorativo-privato/