Norme sull’utilizzo dei sacchetti di plastica

Il divieto all’utilizzo dei sacchetti monouso in plastica è in vigore dal 2012. Lo scenario è però mutato nel 2014 con l’entrata in vigore dell’art.11, comma 2-bis, del decreto-legge 91/2014, che ha dato il via, a partire dal 21 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge n. 116/2014, di conversione del D.L.91), all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, dall’art.2, comma 4, del D.L.2/2012, per la commercializzazione di:

  • sacchi per l’asporto merci (shoppers) monouso realizzati con polimeri  non conformi alla norma tecnica armonizzata UNI EN 13432:2002 (dal titolo “Imballaggi – requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione – schema di prova e criteri di valutazione per l’accettazione finale degli imballaggi”);
  • shoppers riutilizzabili non conformi alle caratteristiche di spessore e di presenza di materiale riciclato fissate dal decreto interministeriale 18 marzo 2013 (dal divieto di commercializzazione, secondo quanto stabilito da tale decreto, sono esclusi i sacchi riutilizzabili per l’asporto delle merci realizzati in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide e in materiali diversi dai polimeri).

In pratica si possono commercializzare sacchetti di plastica per la spesa, monouso biodegradabili e compostabili, se conformi alla norma UNI EN 13432-2002 (direttiva 2015/720/UE) e quelli riutilizzabili (realizzati in juta, tessuto, polietilene, polipropilene, tessuto non tessuto, cotone, rete, carta), in base a precisi requisiti di spessore che sono:

  • 200 micron, per i sacchi con maniglia esterna destinati all’uso alimentare;
  • 100 micron, per i sacchi con maniglia esterna non destinati all’uso alimentare;
  • 100 micron, per i sacchi senza manici esterni, se destinati all’uso alimentare (60 micron se non destinati all’uso alimentare).

I sacchetti in regola sono identificati da specifici marchi.

La misura della sanzione può variare da 2.500 euro a 25.000 euro e può essere aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto oppure un valore della merce superiore al 20% del fatturato del trasgressore.

Sono dunque banditi i sacchetti senza marchio o con i marchi fuorilegge in Italia, ovvero quelli in polietilene, polietilene a bassa densità e polietilene ad alta densità.

Vietati anche i finti nuovi sacchetti ecologici (oxodegradabili in polietilene) che in realtà non sono biodegradabili e non sono compostabili anche se riportano scritte e diciture che richiamano all’ecologia e all’ambiente.

All’accertamento delle violazioni provvedono tanto gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (art.13 legge n.689/1981, richiamato nel suddetto art.2, comma 4), quanto gli organi di polizia amministrativa, d’ufficio o su denunzia (v. ancora il citato art.2, comma 4).

Se il trasgressore non provvede, a seguito della contestazione immediata della violazione o della notifica del relativo verbale, al pagamento della sanzione in misura ridotta (art.16 legge n.689/1981), il funzionario o l’agente che ha accertato la violazione presenta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione il rapporto previsto dall’articolo 17 della legge n.689/1981.

La camera di commercio, se ritiene fondato l’accertamento, adotta l’ordinanza (ingiunzione) con la quale determina la somma da pagare applicando i criteri di cui all’art.11 legge.n.689/1981 (gravità della violazione, condizioni economiche del trasgressore etc.). In caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti (art.18 legge n.689/1981). 

La disciplina vigente non prevede alcun regime transitorio che consenta l’ulteriore utilizzo delle scorte di magazzino di sacchetti non conformi alla legge.

http://www.federottica.org/leggi.php?idcontenuti=1399

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