FEI 20.10.20 – Emergenza COVID-19 – DPCM 18.10.2020 – Efficacia dal 19.10.2020 al 13.11.2020.

 Emergenza COVID-19 – DPCM 18 ottobre 2020 – Efficacia dal 19 ottobre 2020 al 13 novembre 2020.

Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.258 del 18 ottobre 2020il nuovo DPCM, firmato  dal Presidente del Consiglio dei ministri, recante ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza da COVID-19.

Il  provvedimento, che integra ed in parte sostituisce le disposizioni del DPCM del 13 ottobre 2020  ha efficacia dal 19 ottobre – ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera d), n.6, che si applica a far data dal 21 ottobre 2020 – e fino al 13 novembre 2020.

Si riportano, di seguito, le principali modifiche, di interesse per il Sistema, introdotte dal nuovo DPCM al precedente decreto del 13 ottobre u.s..

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (art. 1)

Si introduce la possibilità di disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21.00, delle strade e piazze dei centri urbani, dove possono crearsi situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti ed alle abitazioni private [lett. a) del decreto in commento, che integra l’art 1 del DPCM del 13 ottobre con il nuovo comma 2 bis].

Si precisa che, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratore – introdotto dal decreto legge n.125/2020 e confluito nell’articolo 1, comma 1 del DPCM 13 ottobre – possono essere utilizzate “anche” mascherine di comunità. Si chiarisce, inoltre, che l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie [lett. b) e c) del decreto in commento che integrano l’art. 1, commi 4 e 5 del DPCM del 13 ottobre].

Per quanto riguarda gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra vengono consentiti soltanto quelli di interesse nazionale o regionale dal CONI, dal Comitato italiano paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali; per tali eventi e competizioni si conferma che è consentita la presenza di pubblico con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e, comunque, non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per le manifestazioni all’aperto e di 200 per le manifestazioni sportive in luoghi chiusi. Si conferma, altresì, che le regioni e le province autonome possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti. Sono fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome purché nei limiti del 15% della capienza [lett. d), n. 1) del presente provvedimento, che modifica l’art. 1, comma 6, lettera e) DPCM 13 ottobre 2020].

Lo svolgimento degli sport di contatto, individuati con provvedimento del Ministro dello sport, è consentito nei limiti sopra individuati. L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Resta confermata la sospensione di tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, aventi carattere ludico-amatoriale [lett. d), n. 2) del presente provvedimento, che modifica l’art. 1, comma 6, lettera g) DPCM 13 ottobre 2020].

Viene specificato che le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8:00 alle ore 21:00 [lett. d), n. 3) del presente provvedimento, che modifica l’art. 1, comma 6, lettera l) DPCM 13 ottobre 2020].

Si dispone il divieto di sagre e fiere di comunità. Restano invece consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale ed internazionale, previa adozione di specifici protocolli validali dal CTS e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi  e tali da garantire ai frequentatori il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro [lett. d), n. 4) del presente provvedimento, che modifica l’art. 1, comma 6, lettera n) DPCM 13 ottobre 2020].

Si introduce la sospensione di tutte le attività convegnistiche o congressuali ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si dovranno svolgere in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; viene “fortemente raccomandato” di svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza [lett. d), n. 5) del presente provvedimento, che integra l’art. 1, comma 6, DPCM del 13 ottobre con la lettera n-bis].

L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi all’infanzia potrà continuare a svolgersi in presenza [lett. d), n. 6) del presente provvedimento, che integra l’art. 1, comma 6, DPCM 13 ottobre 2020].

In caso di particolare aggravamento della situazione epidemiologica, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti, sentito il Presidente della Regione o delle Regioni interessate, potrà essere disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche per il conseguimento delle patenti di guida, da espletarsi nel territorio regionale, nonché la proroga dei termini previsti per lo svolgimento di dette prove e delle autorizzazioni per le esercitazioni di guida, di cui agli artt 121 e 122 del d.lgs. 285/1992 [lett. d), n. 6) del presente provvedimento, che modifica l’art. 1, comma 6, lettera r) DPCM 13 ottobre 2020].

Si dispone che le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e con un massimo di sei persone per tavolo e sino alle 18.00 in assenza di consumo al tavolo; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, mentre la ristorazione con asporto fino alle ore 24.00, con divieto di consumazione “sul posto o nelle adiacenze”; resta confermato che le suddette attività sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e, comunque, in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del DPCM del 13 ottobre 2020; continuano ad essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente. È introdotto l’obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e linee guida vigenti [lett. d), n. 8) del presente provvedimento, che modifica l’art 1, comma 6, lettera ee) DPCM 13 ottobre 2020].

Restano, comunque, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti, oltre che negli ospedali e negli aeroporti, anche nelle aree di servizio e rifornimento situate lungo le autostrade [lett. d), n. 9) del presente provvedimento, che modifica l’art 1, comma 6, lettera ff) DPCM 13 ottobre 2020].

Viene, inoltre, sostituito l’allegato 8 del DPCM 13 ottobre 2020 contenente le “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”, con l’allegato A, procedendo all’aggiornamento del testo, che ora pone maggiormente l’accento sull’impiego dei DPI e sulle misure di prevenzione del contagio.

Cordiali saluti.

Presidenza FEI

FEI 20.10.20 – Emergenza COVID-19 – DPCM 18.10.2020 – Efficacia dal 19.10.2020 al 13.11.2020.

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