Vietata la vendita di prodotti con aloe-emodina

Entra in vigore l’8 aprile 2021 il nuovo Regolamento UE 2021/468 che modifica l’allegato III del Regolamento del 2006 che in Europa stabilisce le regole sull’aggiunta di vitamine, minerali e altre sostanze agli alimenti (CE n. 1925/2006), per quanto riguarda le specie botaniche contenenti derivati dell’idrossiantracene vietando la vendita di prodotti che contengono aloe-emodina, l’emodina, il dantrone e le preparazioni di aloe contenenti derivati dell’idrossiantracene. Il Regolamento del 18 marzo 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del 19 marzo 2021.

Efsa: derivati dell’idrossiantracene nocivi per la salute

Il settore degli alimenti arricchiti con vitamine e minerali e con altre sostanze è disciplinato con il Regolamento CE 1925/2006 del 20 dicembre 2006 ma la Commissione europea può avviare una procedura per l’inserimento di una sostanza o di un ingrediente nell’Allegato III che riporta un elenco delle sostanze il cui impiego negli alimenti è vietato (Allegato III – Parte A), soggetto a restrizioni (Allegato III – Parte B) o sottoposto alla sorveglianza dell’Unione, se tale sostanza è associata ad un rischio potenziale per i consumatori (Allegato III – Parte C). L’Efsa, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, si legge in Gazzetta ha riscontrato che “i derivati dell’idrossiantracene aloe-emodina ed emodina e la sostanza strutturalmente analoga dantrone, si sono dimostrati genotossici in vitro. Anche gli estratti di aloe si sono dimostrati genotossici in vitro, molto probabilmente a causa della presenza di derivati dell’idrossiantracene. L’aloe-emodina si è inoltre dimostrata genotossica in vivo. L’estratto totale di aloe e l’analogo strutturale dantrone si sono rivelati cancerogeni. Considerando i gravi effetti nocivi per la salute associati all’impiego negli alimenti di aloe-emodina, emodina, dantrone ed estratti di aloe contenenti derivati dell’idrossiantracene, e che non è stato possibile stabilire una dose giornaliera di derivati dell’idrossiantracene che non desti preoccupazioni per la salute umana, tali sostanze dovrebbero essere vietate. È pertanto opportuno includere l’aloe-emodina, l’emodina, il dantrone e le preparazioni di aloe contenenti derivati dell’idrossiantracene nell’allegato III, parte A, del regolamento”, rendendole così vietate. E a decorrere dall’8 aprile sarà vietato vendere prodotti che le contengono.
Quindi, la parte A dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 viene così modificata: “sono inserite le seguenti voci in ordine alfabetico:
«Aloe-emodina e tutte le preparazioni in cui è presente tale sostanza»;
«Emodina e tutte le preparazioni in cui è presente tale sostanza»;
«Preparazioni a base di foglie di specie di Aloe contenenti derivati dell’idrossiantracene»;
«Dantrone e tutte le preparazioni in cui è presente tale sostanza»”.

Sostanze con possibili effetti nocivi

Il Regolamento del 2006 è stato modificato anche nell’Allegato III – Parte C, che si riferisce alle sostanze per le quali vi è la “possibilità di effetti nocivi per la salute ma l’incertezza scientifica persiste, le seguenti sostanze e relative preparazioni che saranno, pertanto, sottoposte a sorveglianza da parte della Comunità”. Nella parte C sono inserite le seguenti voci in ordine alfabetico:
«Preparazioni a base della radice o del rizoma di Rheum palmatum L., Rheum officinale Baillon e loro ibridi contenenti derivati dell’idrossiantracene»;
«Preparazioni a base di foglie o frutti di Cassia senna L. contenenti derivati dell’idrossiantracene»;
«Preparazioni a base di corteccia di Rhamnus frangula L. o Rhamnus purshiana DC. contenenti derivati dell’idrossiantracene».

(fonte Farmacista33)

https://ascofarve.com/2021/04/13/vla-vendita-di-prodotti-con-aloe-emodina/