Iscrizioni aperte all’Albo dei Chimici e Fisici in base alla legge 3/2018

Nota AdOO

Iscrizioni aperte all’Albo dei Chimici e Fisici in base alla legge 3/2018

Per quanto riguarda i Fisici, la classe di laurea L30 (ex classe 25) è la medesima del corso di laurea in Ottica e Optometria. I colleghi laureati in Italia hanno il diritto e il dovere di comportarsi conseguentemente alla L 3/2018. Per ora l’accesso è riservato solo a coloro che hanno i requisiti previsti dalle Norme Transitorie in vigore.

È notizia oramai diffusa che la Legge 3/2018 ha istituito la “Federazione Nazionale dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici”.
Nella nota datata 1 agosto 2018, prot. n. 37978, a firma del Direttore Generale delle Professioni sanitarie dott.ssa Rossana Ugenti: “Si chiarisce che per quanto attiene i Chimici e ai Fisici l’iscrizione al relativo albo professionale è obbligatoria a partire dall’entrata in vigore della legge n. 3/2018. Si evidenzia che il comma 2, dell’art. 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 prevede che tutti i professionisti abilitati che intendano esercitare una professione sanitaria in qualunque forma giuridica, hanno l’obbligo di iscriversi all’albo professionale di riferimento.

Risulta evidente, dalla tabella D della legge 3 marzo 2018, l’inclusione nell’Albo alla sezione B – settore “fisica” del laureato in Ottica e Optometria (corso di laurea oggi della classe L.30 ex classe 25) e il suo relativo percorso formativo e sbocco professionale.

L’accesso alla Federazione Nazionale dell’Ordine dei Fisici e dei Chimici è, al momento, riservato ad alcuni ovvero a coloro i quali abbiano precise condizioni imposte dalle Norme Transitorie già vigenti (Art. 6 decreto 23 marzo 2018 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 128 del 05-06-2018).

Nel dettaglio il decreto stabilisce una fase transitoria (fino all’adozione dei regolamenti per lo svolgimento dell’Esame di Stato), durante la quale sarà possibile iscriversi agli Ordini territoriali senza passare attraverso l’Esame di Stato.

Tuttavia questo è valido solo per i soggetti in possesso di particolari requisiti: “… i Consigli direttivi degli Ordini dei Chimici e dei Fisici provvederanno, su domanda, all’iscrizione alla sezione A – settore Fisica e alla sezione B – settore Fisica, di coloro che hanno conseguito uno dei titoli di studio elencati nelle tabelle C e D dell’Allegato al decreto attuativo e che dimostrino: a) di svolgere da almeno cinque anni attività di professore universitario di ruolo o aggregato, ovvero ricercatore o loro equiparati degli enti di ricerca nazionali; b) oppure di svolgere da o aver svolto per almeno cinque anni attività di dirigenti ovvero di dipendenti di enti pubblici o privati nel profilo professionale di Fisico, rientranti nella contrattazione collettiva del comparto sanità; c) oppure di svolgere da almeno cinque anni attività come dirigenti o dipendenti pubblici o privati nel profilo professionale di fisico, rientranti nella contrattazione collettiva di altri comparti; d) oppure di avere svolto da almeno cinque anni l’attività di esperto qualificato con relativa iscrizione all’elenco ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; e) oppure aver conseguito la specializzazione in fisica medica o fisica sanitaria”.

Per i soggetti laureati che non rientrano nelle categorie previste dalle norme transitorie, si dovrà attendere la definizione delle procedure di ingresso all’Ordine attraverso l’Esame di Stato.
Invitiamo pertanto tutti coloro in possesso di tali requisiti ad iscriversi all’Ordine regionale di competenza territoriale. La strutturazione a livello territoriale degli Ordini ricalca attualmente quella degli Ordini dei Chimici già esistenti. Per avviare la completa applicabilità del decreto sarà necessario procedere al cambio di denominazione degli Ordini territoriali dei Chimici in Ordine dei Chimici e dei Fisici (che sta avvenendo, ndr). Il decreto prevede, al comma 7 dell’art. 6, l’emanazione di specifiche disposizioni statutarie o regolamentari da parte della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici e per questo motivo sarà definito anche l’elenco delle attività professionali che rientreranno nella regolamentazione e che saranno praticabili esclusivamente dagli iscritti all’Ordine.
Per maggiori informazioni: www.chimicifisici.it.

È questo un primo passo verso la definizione del professionista “Sanitario” di Optometrista. La strada è però ancora in salita. Nulla è scontato, ma abbiamo buone ragioni di ottimismo, sempre con la prudenza che ci contraddistingue.

L’AdOO e Federottica stanno comunque operando anche a garanzia di tutti quei professionisti, che in mancanza del titolo di laurea lavorano, quotidianamente svolgendo la professione di ottico e ottico optometrista. Anche su questo aspetto ci attiveremo in modo attento e puntuale.

Per questo motivo sollecitiamo tutti coloro che ancora non lo avessero fatto ad iscriversi quanto prima al Registro di Optometria e Ottica. Quest’ultimo è una modalità di censimento di tutti i professionisti del nostro settore che provvedono così a certificare le proprie competenze ed i propri curriculum.

http://www.federottica.org/leggi.php?idcontenuti=1612