Fatturazione Elettronica: il Garante impone all’AgE l’esenzione dalla FE per le prestazioni sanitarie

Fiscale

Fatturazione Elettronica: il Garante impone all’AgE l’esenzione dalla FE per le prestazioni sanitarie

Con un provvedimento in tema di fatturazione elettronica del 20 dicembre 2018 (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9069072), il Garante della Privacy si è espresso in riferimento alla questione relativa all’invio delle Fatture Elettroniche in caso di “opposizione”. Si legge nel provvedimento che “Si ritiene pertanto necessario ingiungere all’Agenzia delle entrate di dare idonee istruzioni a tali soggetti affinché in nessun caso sia emessa una fattura elettronica attraverso lo SDI concernente l’erogazione di una prestazione sanitaria, a prescindere dall’invio dei dati attraverso il sistema TS, in modo da evitare trattamenti di dati in violazione del Regolamento e del Codice da parte dell’Agenzia stessa e di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di fatturazione elettronica”.

Il Garante riporta sul proprio sito che: “I soggetti che erogano prestazioni sanitarie non dovranno emettere fattura elettronica”. Per quanto riguarda il rischio di usi impropri dei dati, il Garante, con l’istituto dell’avvertimento, ha inoltre messo in guardia tutti gli operatori (soggetti Iva e intermediari, anche tecnici) sul fatto che alcune clausole contrattuali, predisposte dalle società di software, possono violare il Regolamento esponendo i soggetti coinvolti a sanzioni (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9069057).

L’indicazione è pertanto di esentare anche i Centri ottici dall’invio della Fattura Elettronica nel caso di prestazioni detraibili quali la vendita di dispositivi medici e prestazioni professionali le cui fatture vengono inviate al Sistema TS. L’esenzione sarebbe totale anche indipendentemente dall’opposizione o meno esercitata dall’interessato all’invio dei dati per il 730 precompilato.

Restiamo pertanto in attesa del recepimento da parte dell’Agenzia delle Entrate di questo duro provvedimento.

Rimane comunque d’obbligo l’emissione, l’invio e la conservazione della Fattura elettronica nel caso di:

  • Fatture alle aziende (B2B)
  • Fatture ai consumatori per beni non detraibili, che quindi non vengono comunicate al Sistema Tessera Sanitaria
  • Fatture del ciclo passivo (fatture ricevute dai fornitori)

http://www.federottica.org/leggi.php?idcontenuti=1619