DPCM 17 maggio 2020: ulteriori sviluppi e delucidazioni

Normativa

DPCM 17 maggio 2020: ulteriori sviluppi e delucidazioni

A stretto giro dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, è stato pubblicato anche il DPCM 17 maggio 2020.

Nello stesso vengono analizzate le misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, indicandovi le misure. Relativamente alle attività di commercio al dettaglio si fa presente che le stesse possono svolgersi a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario per l’acquisto dei beni.

Viene fatto presente inoltre che le suddette attività dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli o linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio nei settori di riferimento o in ambiti analoghi adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome e quindi nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10.

Viene inoltre raccomandata l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11.

In buona sostanza l’allegato 10 richiama i criteri per protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico scientifico in data 15 maggio 2020. Fatta salva la premessa nella quale si ribadisce che, a fini di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dell’utenza coinvolta nelle attività produttive, è necessario che i protocolli di settore tengano conto dei precedenti protocolli condivisi tra i quali il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” aggiornato al 24 aprile 2020, si seguono i principi cardine che informano le scelte e gli indirizzi tecnici che riportiamo in allegato:

  1. Il distanziamento sociale: mantenendo una distanza sociale non inferiore al metro;
  2. La rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
  3. La capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari, della sanità pubblica territoriale ed ospedaliera.

Per quanto riguarda i centri ottici, l’allegato 11 dal titolo “Misure per gli esercizi commerciali”, riporta delle regole che sono le medesime di quelle già previste nell’allegato 5 del DPCM del 26 aprile u.s..

Sempre in riferimento alle attività commerciali, il DPCM fa riporta anche all’allegato 17, documento già trattato in un precedente articolo e che riguarda le Linee guida proposte dalle Regioni, che ha come scopo quello di indicare in apposite schede tecniche gli indirizzi operativi specifici validi per ogni specifico settore di attività. In particolare pubblichiamo la scheda relativa al “Commercio al dettaglio”.

Relativamente alle attività professionali le raccomandazioni ricalcano quelle già previste dal DPCM 26 aprile che per comodità richiamiamo.

In ordine alle attività professionali si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Ulteriore importanza riveste infine l’art.3 del DPCM in oggetto nel quale vengono riportate le misure d’informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale. Tra le tante si raccomanda l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria riportata nell’allegato 16, che risulta identico al precedente allegato 4 del DPCM del 26 aprile scorso.

Le disposizioni contenute nel DPCM hanno validità a far data dal 18 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.

Paolo Noli
Stefano Bertani

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